Art. 4.
(Servizio psichiatrico ospedaliero).

      1. Il servizio psichiatrico ospedaliero è istituito presso un'azienda ospedaliera o un ospedale della ASL dotati del dipartimento emergenza e accettazione (DEA), è posto alle dipendenze della direzione sanitaria della medesima struttura ospedaliera, garantisce l'assistenza per i pazienti psichiatrici acuti e subacuti ed è costituito dalle seguenti unità operative: la degenza psichiatrica acuta, il pronto soccorso psichiatrico, il day hospital e la degenza psichiatrica subacuta.
      2. La degenza psichiatrica acuta (DPA) garantisce il ricovero dei pazienti con patologie psichiatriche acute sia volontari sia in trattamento sanitario obbligatorio. È individuata una dotazione minima in ambito provinciale e regionale di un posto letto ogni 10.000 abitanti domiciliati nell'area di competenza del DP. La dotazione ordinaria è altresì individuata in quindici posti letto con cinque medici e diciotto infermieri. I posti letto non possono comunque eccedere il numero di venti, fermo restando che l'assistenza medica e infermieristica è incrementata in maniera proporzionale al numero degli assistiti. La DPA assicura la consulenza psichiatrica alla struttura sanitaria nella quale è inserita; a tale fine, per ospedali eccedenti i 1.000 posti letto e per ogni 1.000 posti letto è garantita alla DPA una unità medica aggiuntiva.
      3. Il pronto soccorso psichiatrico è istituito presso ogni azienda ospedaliera od ospedale dotato di DEA e ha compiti di osservazione e di trattamento dei casi urgenti psichiatrici a eziologia funzionale o funzionale-organica. Il pronto soccorso psichiatrico opera in stretta integrazione con l'attività d'urgenza del CSM, con i servizi di guardia medica, con le centrali operative del sistema di emergenza 118 nonché con il pronto soccorso generale. Il pronto soccorso psichiatrico, unitamente al servizio di urgenza territoriale, si configura come la struttura che garantisce consulenze e interventi psichiatrici di urgenza

 

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nell'intero arco delle ventiquattro ore e che provvede alla proposta e all'esecuzione degli accertamenti sanitari obbligatori in caso di mancato intervento da parte del servizio di urgenza territoriale. Il pronto soccorso psichiatrico dispone di una struttura di osservazione intensiva con cinque posti letto, eventualmente messi a disposizione della DPA, contigui al DEA, di tre medici per la copertura delle dodici ore diurne o con eventuale funzione di consulenza per la struttura ospedaliera, e di sei infermieri per i turni diurni. I turni notturni dei medici e degli infermieri sono organizzati utilizzando il personale del CSM.
      4. Il day hospital è collegato funzionalmente alla DPA, ma è collocato in un'area autonoma. Il day hospital presta assitenza a pazienti esterni con patologie psichiatriche funzionali o funzionali-organiche. Nei casi di mancata istituzione del day hospital, le sue funzioni sono esercitate dal pronto soccorso psichiatrico.
      5. La degenza psichiatrica subacuta provvede al ricovero dei pazienti dopo la fase acuta della patologia, garantendo la predisposizione e l'attuazione di programmi terapeutico-farmacologici, di riabilitazione e di terapia relazionale. La dotazione minima di posti letto in ambito provinciale e regionale è individuata in 1,5 posti letto ogni 10.000 abitanti dell'area di competenza del DP nonché in quattro medici per l'assistenza diurna e con reperibilità notturna e in venti infermieri per l'assistenza durante l'intero arco delle ventiquattro ore.